27 febbraio 2019

Regime di vantaggio nel 2015 e passaggio al forfait 2018

Da comunicare nel Modello IVA/2019

Autore: Pasquale Pirone
Con l’aggiunta di una nuova casella al rigo VO34 del Modello IVA/2019 (anno d’imposta 2018) viene recepito il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 72 del 20 novembre 2018, da cui emerge il principio secondo cui il regime di vantaggio (ex minimi) era diventato opzionale e, quindi, vincolante per almeno un triennio, solo per coloro che avevano iniziato l’attività nel 2015 ed avevano deciso di avvalersene.

In particolare, la risposta data dall’Amministrazione finanziaria riguardava il caso di un contribuente che, avendo avviato attività nel 2014, sceglieva di agire nel regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e vi restava fino al periodo d’imposta 2017. A decorrere dal 1° gennaio 2018 passava al forfettario. Dato ciò, chiedeva all’Agenzia delle Entrate se il suo comportamento (nel rispetto di tutti i requisiti richiesti per essere nei due regimi di favore) poteva considerarsi corretto e se potesse applicare l’aliquota agevolata del 5% in luogo di quella del 15%, non essendo ancora decorsi i 5 anni previsti dalla normativa di riferimento del forfettario.

Il quadro normativo
In primo luogo è opportuno ricordare che il regime forfettario è stato introdotto dal 1° gennaio 2015 ed è stato oggetto di successive modifiche tra cui, da ultimo, quelle introdotte dalla Manovra 2019. Con la sua introduzione, l’intento del Legislatore è stato quello di sostituire gli altri regimi di favore in vigore, tra cui quello di vantaggio.

I due menzionati regimi, anche se presentano analogie, hanno sostanziali differenze. Ad esempio, quello di vantaggio ha una durata limitata in 5 anni dall’avvio dell’attività o fino al compimento del 35° anno di età se i 5 anni finiscono prima della predetta età; quello forfettario, invece, può durare finché si possiedono i requisiti per operarvi. Inoltre, per il regime di vantaggio è prevista imposta sostitutiva con aliquota del 5%, quello forfettario prevede invece un’aliquota pari al 15% con riduzione al 5% per i primi 5 anni nel caso di nuova attività (se rispettati determinati requisiti).

Nel momento dell’entrata in vigore del forfait, questi rappresentava quello naturale per chi ne avesse i requisiti e la normativa ha previsto che i soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalevano del regime fiscale di vantaggio, potevano continuare ad avvalersene per il periodo che residuava al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del 35° anno di età. In alternativa, potevano transitare nel regime forfettario fruendo, altresì, dell’aliquota del 5% per gli anni che residuavano alla fine del quinquennio (Circolare n. 10/E/2016).

Per chi, invece, iniziava attività nel 2015, fu previsto che il regime naturale di favore era quello forfettario, con possibilità, tuttavia, di scegliere ancora quello di vantaggio (quest’ultimo, è stato, quindi, definitivamente abrogato a partire dal 1° gennaio 2016). Quindi, chi avviava attività nel 2015 e ne aveva i requisiti, accedeva in maniera naturale al regime forfettario. Tuttavia, questi poteva anche “scegliere” di agire in quello di vantaggio.

Come detto, essendo il regime forfettario quello naturale per chi ne aveva i requisiti, secondo l’Agenzia delle Entrate, ne consegue che la scelta di agire all’epoca in quello di vantaggio era da considerarsi come un’opzione per un regime diverso da quello naturale, con conseguente vincolo triennale come previsto dal Legislatore. Nessun vincolo di permanenza nel regime di vantaggio, invece, per coloro che già lo applicavano prima del 31 dicembre 2014. Pertanto, nel caso descritto dal contribuente nell’istanza di interpello, questi poteva passare, avendone i requisiti, nell’anno 2018 al regime forfettario, con possibilità di fruire dell’aliquota del 5% per i periodi che residuano al compimento del quinquennio (ossia per il solo anno d’imposta 2018). Per contro, se il contribuente avesse iniziato attività nel 2015 e nonostante i requisiti per agire nel forfettario sceglieva il regime di vantaggio, scattava il vincolo triennale (potendo passare al forfettario solo a decorrere dal periodo d’imposta 2018).

Premesso che sia la scelta per un determinato regime diverso da quello naturale, sia la successiva revoca, vanno assunte con comportamento concludente da comunicare poi con la dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta da cui decorre la scelta stessa, nel Modello IVA/2019 è stato recepito quest’ultimo orientamento di prassi aggiungendo la casella 3 al rigo VO34 (”Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge n. 98 del 2011”), il quale ora risulta composto da:
  • casella 1 (“Opzione”), la quale deve essere barrata dai contribuenti che avendo applicato il regime fiscale di vantaggio, hanno optato, nell’anno 2018, per la determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari;
  • casella 2 (“Revoca”), la quale va barrata dai contribuenti che avendo optato per il 2014, in presenza dei requisiti di accesso al regime fiscale di vantaggio, per il regime ordinario di determinazione dell’IVA e del reddito hanno revocato l’opzione effettuata accedendo, dal 2018, al regime forfettario;
  • casella 3 (“Revoca”), che deve essere barrata dai contribuenti che avendo optato, nel 2015, per l’applicazione del regime fiscale di vantaggio hanno revocato la scelta effettuata accedendo, dal 2018, al regime forfettario.
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