24 settembre 2018

730/4: verifica delle risultanze contabili sul portale Inps

Autore: Mattia Gigliotti
L’Inps con il Messaggio n. 3459 del 21.09.2018 comunica che i contribuenti che hanno presentato il modello 730/4 - indicando l’Inps quale sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli fiscali - possono verificare le risultanze contabili inviate all’INPS dal soggetto che ha gestito la dichiarazione ed i relativi esiti, tramite accesso al sito istituzionale www.inps.it, avvalendosi del servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”.

Si ricorda che l’assistenza fiscale 730/4 permette la consultazione dei conguagli derivanti dal proprio 730 e inviati all’Inps dal soggetto che ha gestito la dichiarazione. L’Inps, infatti, non effettua l’assistenza fiscale diretta limitandosi alla ricezione delle risultanze contabili (mod.730/4) e all’effettuazione dei relativi conguagli.

Oltre alla funzione di consultazione, il servizio in commento consente ai contribuenti di effettuare on line la richiesta di annullamento e di variazione della seconda rata d’acconto Irpef o Cedolare Secca nei termini previsti dalla normativa vigente, ossia entro il 30 settembre 2018.

Si tratta, dunque, di un servizio messo a disposizione del contribuente che, come dichiarante, ha presentato il modello 730 indicando l’INPS come sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli.

L’Inps riceve le risultanze contabili direttamente dai seguenti soggetti, che gestiscono le dichiarazioni.
Nel caso di utilizzo di dichiarazione precompilata la risultanza contabile viene messa a disposizione dell’Istituto direttamente dall’Agenzia delle Entrate (in questa ipotesi la mancata messa a disposizione della risultanza contabile può dipendere dalla circostanza che la dichiarazione non abbia superato i controlli preventivi).

Nel caso di presentazione del modello cartaceo ad intermediario (Caf, associazioni o professionisti abilitati), sarà quest’ultimo ad effettuare la comunicazione all’Inps.
Il servizio consente ai contribuenti di consultare i seguenti dati:
  • avvenuta ricezione delle risultanze contabili, con il dettaglio dei relativi importi, nonché la denominazione del soggetto che ha effettuato l’invio;
  • conferma che le risultanze contabili verranno gestite sulle prestazioni istituzionali sul presupposto della sussistenza del rapporto di sostituzione con l’Inps o, in caso contrario, diniego con conseguente restituzione;
  • trattenute o rimborsi effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’Inps, in applicazione delle risultanze del modello 730.

Si ricorda, infine, che l’acquisizione delle risultanze contabili ai fini dell’assistenza fiscale presuppone un rapporto di sostituzione del soggetto dichiarante con l’Inps nell’anno di presentazione del modello 730 e che tale rapporto di sostituzione non ricorre nel caso di erogazione di sole prestazioni assistenziali quali, ad esempio, assegni sociali, pensioni di invalidità civile e assegni familiari.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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