25 ottobre 2018

Corrispettivi da parcometri: annotazione su giornale di fondo

Autore: Marta Bregolato
Nella sezione “Divisione Contribuenti” l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 48 avente per oggetto: “Interpello articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Parcometri”.
In particolare, la società istante produce e commercializza parcometri e sistemi di parcheggio a barriere, svolgendo anche, in maniera non prevalente, l’attività diretta di gestione di parcheggi e fino ad ora per l’attività di gestione dei parcheggi, la società ha registrato sul registro dei corrispettivi l’importo incassato nello stesso giorno del suo prelevamento dai singoli parcometri, conservando “sempre gli ultimi ticket attestanti l’importo prelevato”.

Il quesito verte a chiarire se la conservazione di tali report sia obbligatoria in considerazione del fatto che le prestazioni certificate dagli apparecchi in esame non sono soggette ad emissione di documentazione fiscale ex articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 e la stampa dei report di “scassettamento” non rientra tra i documenti menzionati dall’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L’istante ritiene di non dover provvedere alla conservazione dei report ritenendo altresì corretto il proprio comportamento provvedendo ad “… annotare sul registro dei corrispettivi il totale della somma degli scassettamenti avvenuti nel giorno e conservare, ai sensi dell’articolo 22 del D.P.R. 600 del 1973, i registri dei corrispettivi compilati”

Al fine di definire correttamente la questione l’Agenzia delle Entrate premette che si debba tener conto delle modifiche apportate dal D.L. n. 193 del 22.10.2016 in materia di memorizzazione e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri da apparecchiature di distribuzione automatica.

In particolare, l’articolo 4 comma 6, lettera a) del D.L. n. 193 del 22.10.2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 ha introdotto l’obbligo, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici, della memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei relativi corrispettivi giornalieri.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate stessa, con propria Risoluzione n. 116/E del 21.12.2016, tale obbligo non è riferibile ai distributori dei biglietti di trasporto e di sosta, i quali di fatto non solo fungono da strumento di pagamento di un servizio, ma rilasciano una ricevuta attestante il pagamento di un servizio assimilabile in tutto e per tutto ad una certificazione fiscale per il corrispettivo acquisito per tale servizio.

La medesima Risoluzione precisa inoltre che il Decreto Ministeriale 30 luglio 2009, nell’aggiornare le caratteristiche dei biglietti di trasporto e di sosta, ha equiparato la gestione dei dati fiscali memorizzati dalle macchine emettitrici dei titoli di trasporto a quella dei titoli di parcheggio, prevedendo che debba essere annotato, entro il primo giorno non festivo e con riferimento al giorno stesso di effettuazione delle operazioni, l’ammontare complessivo dei corrispettivi risultati dal giornale di fondo.

L’articolo 3 del Decreto Ministeriale del 30.07.2009 al comma 3, infatti, precisa che “L’esercente l’attività di trasporto annota nel registro di cui all’art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, entro il primo giorno non festivo successivo e con riferimento al giorno in cui sono effettuate le operazioni, anche l’ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dal giornale di fondo, di cui all’art. 2 del decreto del Ministro delle finanze del 30 giugno 1992, relativo all’emissione o alla riutilizzazione di documenti di viaggio costituiti da un supporto con banda magnetica o con microprocessore suscettibile di riprogrammazione. L’esercente l’attività di gestione dell’autoparcheggio effettua, negli stessi termini, analoga annotazione dell’ammontare complessivo dei corrispettivi percepiti attraverso apparecchiature meccaniche o informatizzate o strumenti similari”.

In virtù dell’equiparazione, ai fini fiscali, dei corrispettivi delle attività di trasporto a quelle di parcheggio, l’Agenzia delle Entrate giunge alla conclusione che, con riferimento alle operazioni rilevate dai cosiddetti “parcometri”, il gestore del parcheggio deve eseguire annotazioni assimilabili a quelle di cui al giornale di fondo, rilevando i dati dalla stampa dei report di scassettamento che certifica di fatto gli incassi.

Precisa inoltre che non si può giungere a conclusione diversa neppure appellandosi al fatto che i report stampati dai parcometri non rientrano espressamente tra i documenti fiscali citati dall’articolo 22 del D.P.R. n. 600 del 1973 e neppure in considerazione del fatto che i parcometri non elaborino al loro interno un vero e proprio giornale di fondo, rinviando quindi all’uso di annotazioni analoghe.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy