22 giugno 2019

Forfait: medico chirurgo e incarico di consigliere di amministrazione di una clinica privata

Autore: Alfonsina Pisano
I redditi scaturenti da un’attività professionale di medico chirurgo e di consigliere di amministrazione presso una clinica privata, devono qualificarsi come redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del TUIR: è questo il chiarimento fornito dall’Amministrazione finanziaria con la pubblicazione sul sito della Risposta n. 202.

Nello specifico è stato ribadito che l’attrazione dei compensi alla categoria dei redditi di lavoro autonomo opera, inoltre, nell’ipotesi in cui - anche in assenza di una previsione espressa nell’ambito delle norme di disciplina dell’ordinamento professionale- il professionista svolga l’incarico di amministratore di una società o di un ente che esercita un’attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria professione abituale.

Il caso
L’istante dichiara di svolgere, da vari anni, l’attività professionale di medico chirurgo e di avere un incarico di consigliere di amministrazione presso una clinica privata nei cui confronti svolge in maniera prevalente la sua attività professionale.

Il medico, inoltre, dichiara di percepire un compenso per l’attività di consigliere di amministrazione e che il volume del suo fatturato per l’attività libero professionale si attesta sotto il limite dei 65.000 euro.

Il dubbio che è sorto al medico è insito proprio nell’articolo 1, comma 57, lettera d-bis) il quale prevede che: le persone fisiche, la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano in corso nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, non possono avvalersi del regime agevolato.

Alla luce del summenzionato articolo, l’interpellante chiede se tale causa ostativa sia applicabile al caso prospettato.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Viene precisato che è ragionevole ritenere che l’incarico di amministratore sia stato attribuito al professionista proprio in quanto esercente quella determinata attività professionale.

Inerente la fattispecie posta dall’Istante i relativi redditi esplicitati nel caso, devono qualificarsi come redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del TUIR.

L’amministrazione finanziaria riporta sempre in evidenzia la soglia di 65.000 euro individuata dal comma 54 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, la quale se superata porterà il contribuente a non poter applicare il regime forfetario.
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