27 settembre 2023

Contratto di somministrazione in agricoltura

Autore: Marta Bregolato
Il contratto di somministrazione, di cui al Decreto legislativo n. 276/2003 e al Decreto Legislativo n. 81/2015 è il contratto che prevede l’intervento di tre soggetti:
  • l’agenzia del lavoro;
  • l’azienda ospitante;
  • il lavoratore.
Tra i primi due soggetti, agenzia del lavoro e azienda ospitante, si sottoscrive un contratto di natura commerciale, mentre tra l’agenzia del lavoro e il lavoratore somministrato si sottoscrive un contratto di lavoro vero e proprio.

Differenza importante, rispetto ai tradizionali contratti di lavoro, la prestazione lavorativa verrà svolta a favore e presso la sede dell’azienda ospitante e non già del datore di lavoro.

Tale contratto di lavoro può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato.

Stante la presenza di tre soggetti è quindi importante individuare chi può esercitare potere nei confronti del lavoratore e a chi il lavoratore deve rispondere, in considerazione del fatto che il rapporto di lavoro è formalmente stipulato tra agenzia per il lavoro e lavoratore.

Nel caso di specie il lavoratore sarà sottoposto:
  • al potere direttivo dell’utilizzatore (azienda ospitante) il quale impartirà le indicazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività lavorativa e controllerà la corretta esecuzione della stessa prestazione;
  • al potere disciplinare dell’agenzia di somministrazione (che formalmente assume a tutti gli effetti il ruolo di datore di lavoro).
Tale contratto può essere applicato anche nell’ambito del mondo agricolo.

Tale possibilità è confermata anche dal CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti, laddove all’art. 19 dello stesso prevede espressamente i casi in cui è possibile attivare tale forma contrattuale.

In particolare, è possibile fare ricorso al contratto di somministrazione nei seguenti casi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo):
  • attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’organico di servizio;
  • esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati finalizzati alla pubblicazione e la vendita dei prodotti aziendali;
  • sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008;
  • sostituzione di lavoratori assenti;
  • esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali;
  • necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all’aumento temporaneo dell’attività e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico;
  • impossibilità o indisponibilità all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del centro per l’impiego competente;
  • temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti produttivi aziendali.
Ogni azienda potrà ricorrere al contratto di somministrazione nel limite di due unità; in aggiunta a queste unità il numero dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato è pari al 15% delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell’anno precedente e l’unità equivalente (270 giornate).

Il numero di lavoratori così determinato costituisce il numero massimo di lavoratori in somministrazione che possono essere utilizzati mediamente dall’azienda per ciascun trimestre dell’anno.

Il contratto di somministrazione deve essere registrato, con apposita comunicazione, anche attraverso le organizzazioni dei datori di lavoro, all’Osservatorio regionale entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione.
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