L’iscrizione d’ufficio alla Gestione Commercianti I.N.P.S. va considerata illegittima se l’Istituto, in sede d’impugnazione della richiesta di versamento dei relativi contributi, non prova l’abitualità e prevalenza dell'attività svolta dal contribuente, che è elemento costitutivo ineludibile ai fini dell'insorgere del debito contributivo in questione.
Indice argomenti
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Premessa
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Il caso
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Motivi accolti
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L’errore commesso dalla Corte d’Appello
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Il rinvio
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Gestione Commercianti. Iscrizione esclusa per l’attività stagionale
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