20 febbraio 2019

Donne vittime di violenza, congedo retribuito

Lavoro e Consulenza n. 7 - 2019

La legge prevede una serie di misure a tutela delle donne vittime di violenza e, più in generale, dei lavoratori che subiscono molestie sui luoghi di lavoro e spesso sottoposti a discriminazioni, demansionamenti, trasferimenti o licenziamento. In particolare si prevede che la lavoratrice (o il lavoratore) che agisce in giudizio per la dichiarazione di discriminazioni per molestia, in caso di riconoscimento giudiziale dell’illegittimità del licenziamento, ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, al risarcimento del danno e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal datore di lavoro. Inoltre, le cooperative sociali che procedono a nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nell’anno 2018, di donne vittime di violenza di genere, come risultanti dalle certificazioni emesse dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, hanno diritto, per un periodo massimo di trentasei mesi, allo sgravio delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente ai suddetti lavoratori e alle suddette lavoratrici assunti.
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Donne vittime di violenza, congedo retribuito - Lavoro e Consulenza n. 7 - 2019
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